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ACCONCIATORE - ESTETISTA - RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI





LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA
LEGGI REGIONALI DI ATTUAZIONE


REGIONE MARCHE

La Regione Marche ha emanato la L.R. 20 novembre 2007, n. 17, che disciplina l’attività di acconciatore e di estetista.
La Regione Marche è la prima Regione ad aver provveduto a dare attuazione alla legge 17 agosto 2005, n. 174 (che ha dettato una nuova disciplina dell’attività di acconciatore) e a quanto disposto dall’art. 10, comma 2, del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (Decreto Bersani).
In attesa della determinazione dei criteri per i contenuti dei programmi dei corsi formativi per gli acconciatori, si è reso necessario, comunque, disciplinare la fase transitoria al fine di evitare difficoltà operative nel settore, fornendo una uniforme applicazione sul territorio regionale delle nuove disposizioni.

Punto significativo della nuova normativa è quello che attribuisce alle Province il riconoscimento della qualifica professionale per l'attività di estetista, di cui agli articoli 3 e 8 della legge n. 1/1990, e il rilascio dell'abilitazione professionale per gli acconciatori, di cui all'art. 3 della legge n. 174/2005.
Spetterà ai Comuni l'adozione di regolamenti, la vigilanza e il controllo e l'irrogazione delle sanzioni amministrative.
Alle Commissioni Provinciali dell'Artigianato (CPA) spetterà il compito di accertare le condizioni per il conseguimento della qualifica (attività lavorativa, corsi di riqualificazione, ammissione all'esame).
Spetta alla CPA di rilasciare al soggetto in possesso della qualifica di barbiere l'abilitazione all'esercizio dell'attività acconciatore.

L'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitato, è subordinato al conseguimento, rispettivamente, della qualifica e dell'abilitazioni professionali, nonchè alla presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) al Comune competente per territorio.
Le attività possono essere iniziate decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della DIA.
Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.
Copia della DIA dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività.
Per la sua completa attuazione si dovrà attendere una deliberazione della Giunta regionale che dovrà definire i contenuti dei programmi relativi alle iniziative di formazione professionale e le modalità di svolgimento degli esami.
La presente legge abroga la precedente L.R. 24 settembre 1992, n. 47.
Il testo della legge viene riportato nella NORMATIVA REGIONALE.


REGIONE VENETO

La Direzione Artigianato della Regione del Veneto informa che l'art. 17 della L.R. n. 21 del 16 agosto 2007 (BUR n. 73 del 21 agosto 2007) ha introdotto disposizioni per la conversione della qualifica di barbiere in acconciatore.
I soggetti in possesso della qualifica di barbiere che intendano ottenere l'abilitazione all'attività di acconciatore devono dimostrare con idonea documentazione l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, ovvero: tagli di capelli, esecuzione di acconciature, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche, prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica, ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli (descrizione dell'attività di parrucchiere per uomo e per donna contenuta nell'art. 4, lettera b), dello schema di regolamento, approvato con delibera della Giunta regionale n. 655 del 12 febbraio 1992).
Per ottenere la conversione della qualifica i soggetti interessati dovranno, entro il 22 novembre 2007, presentare domanda al Comune di riferimento, allegando alla stessa tutta la documentazione utile a tale scopo.
Il Comune trasmetterà copia della domanda, completa degli allegati, alla Commissione Regionale per l'Artigianato, che esprimerà il parere di Competenza.


La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione del 8 maggio 2007, n. 1272, ha deliberato di recepire e di prendere atto delle determinazioni dei criteri generali della nuova figura dell’acconciatore, così come individuati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e di approvare i contenuti tecnico-culturali dei programmi e l’organizzazione degli esami espressi nella proposta allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, in attuazione dell’art. 3 e dell’art. 4 della Legge n. 174/05 relativi ai seguenti percorsi formativi:
• Allegato A – percorso di durata triennale in assolvimento del diritto dovere all’istruzione formazione di 3200 ore, finalizzato all’avvio dell’attività dipendente di acconciatore;
• Allegato B - percorso di durata biennale di 1980 ore (biennio base tecnico/teorico) finalizzato all’avvio dell’attività dipendente di acconciatore;
• Allegato C - percorso di durata annuale di 990 ore finalizzato all’abilitazione all’esercizio autonomo della professione di acconciatore;
• Allegato D - percorso di 350 ore di formazione teorica finalizzato all’abilitazione all’esercizio autonomo della professione di acconciatore;
• Allegato E - percorso di 350 ore di riqualificazione professionale finalizzato all’abilitazione all’esercizio autonomo della professione di acconciatore, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 5, lettera b), Legge n. 174/05.

Con la Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 ha provveduto a disciplinare l’attività di acconciatore.

Le azioni formative riguardanti l’attività di acconciatore, anche sulla base dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 marzo 2007 n. 65/CSR, sono predisposte e attuate ai sensi dell’articolo 10 della L.R. 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni.
Ciascun Comune, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria, dovrà approvare un regolamento di attuazione delle disposizioni in essa contenute.

L’attività di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività di acconciatore è esercitata dal Comune, fatte salve le competenze della azienda ULSS in materia di accertamenti igienico-sanitari.
Il Comune, in particolare, dovrà accertare, durante l’orario di lavoro, la presenza del responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n. 174/2005.

É soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00:
a) chi esercita l’attività senza il possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore;
b) chi esercita l’attività senza la presentazione della dichiarazione di inizio attività
.
E’ soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00:
a) chi esercita l’attività in forma ambulante o di posteggio;
b) chi non osserva la disciplina degli orari e dell’apertura e chiusura dell’attività
.
E’ soggetto alla sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00: a) chi omette di esporre copia della dichiarazione di inizio attività nel locale destinato all’attività;
b) chi omette di esporre le tariffe professionali ed il cartello degli orari
.
Per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento comunale di cui all’articolo 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00.
L’applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza del Comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il comune introita i relativi proventi.

Alla legge regionale n. 28/2009 è seguita una nota informativa del 23 novembre 2009, Prot. 653570, con la quale sono stati esaminati gli aspetti più importanti della legge con lo scopo di facilitare l’applicazione degli adempimenti previsti dalla nuova normativa.

A seguito dell’entrata in vigore della disposizione dettata dall'art. 49, comma 4-bis, della legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010, che ha riformulato interamente l'art. 19 della legge n. 241/90 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA) con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la Giunta Regionale ha emanato una nuova nota informativa del 15 settembre 2010, Prot. 485545, con la quale si comunicava che, a decorrere dal 31 luglio 2010 era possibile intraprendere l’attività di acconciatore o di estetista subito dopo la presentazione di una SCIA allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o al Comune competente per territorio, allegando le previste dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti previste dalla legge.

Con decreto dirigenziale del 27 novembre 2010, n. 121, sono stati infine approvati i nuovi modelli di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di comunicazione previsti dallo schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.


REGIONE MOLISE

La Giunta della Regione Molise, con la Deliberazione n. 1184 del 10 ottobre 2007, ha deliberato di recepire quanto stabilito nell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 29 marzo 2007, per la definizione dello standard professionale nazionale della figura unica di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005, e di approvare il programma formativo del percorso biennale per il rilascio della qualifica di acconciatore e la durata minima del percorso stesso (Allegato A) e il programma formativo del percorso di specializzazione per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di acconciatore (Allegato B).


REGIONE LIGURIA

La Regione Liguria ha regolamentato l’attività di acconciatore con la L.R. 5 giugno 2009, n. 23, recante “Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174”.


REGIONE LAZIO

La Regione LAZIO, con Deliberazione n. 868 del 9 novembre 2007, ha approvato il profilo professionale e formativo dell’Acconciatore in attuazione dell’art. 4 della legge 17 agosto 2005, n. 174 e dell’Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007. Con la medesima deliberazione ha, inoltre, istituito il corso di riqualificazione professionale per barbieri, previsto dal comma 5 lettera b) e dal comma 6 dell’art. 6 della legge 17 agosto 2005, n. 174 per coloro che vogliono trasformare tale attività in quella di Acconciatore.


REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia, applicando quanto previsto dalla L.R. n. 1/2007, prosegue nella semplificazione amministrativa per l’avvio di attività economiche.
Con la Delibera della Giunta Regionale n. 8/6919 del 2 aprile 2008, pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 14 aprile 2008 (che è diventata operativa dopo 30 giorni dalla pubblicazione), elimina per l’avvio, il trasferimento e l’ampliamento di alcune attività sia commerciali che di servizio (tra cui quella di acconciatore e di estetista) i documenti finora previsti, sostituendoli con la dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP), eliminando contemporaneamente, quel lasso di tempo (30 giorni) che finora le norme vigenti obbligavano ad osservare prima di avviare effettivamente l’attività.
Con questo provvedimento si dà piena attuazione alla possibilità di poter avviare un’attività economica immediatamente e presentando un solo documento ad un solo sportello della Pubblica Amministrazione.

Con successivo Decreto del Direttore Centrale del 16 luglio 2008, n. 7813, sono stati approvati i seguenti modelli di dichiarazione e le relative Schede allegate:
- Modello A: Dichiarazione di avvio / Modifica attività (DIAP);
- Modello B: Dichiarazione Subingresso / Cessazione /Sospensione e ripresa / Cambiamento ragione sociale;
- Scheda 1 - Attività di vendita, somministrazione e forme speciali di vendita;
- Scheda 2 - Requisiti morali e professionali per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
- Scheda 3 - Attività di servizi alla persona;
- Scheda 4 - Attività di produzione;
- Scheda 5 - Compatibilità ambientale.

La Direzione Generale istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia ha emanato la Deliberazione n. 8506 del 30 luglio 2008, con la quale ha approvato il “percorso formativo di qualifica abilitante all’esercizio dell’attività professionale di acconciatore” (Allegato A).


Sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 30 novembre 2011, è stato pubblicato il Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6 rfecante "Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo".

Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 21-bis della L.R. 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo), nell'ambito di quanto disposto dalla legge 17 agosto 2005 n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) disciplina:
a) l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni ed agli altri enti preposti per consentire l'avvio, lo svolgimento, la modifica e la cessazione dell'attività di acconciatore;
b) i requisiti ed i presupposti necessari per lo svolgimento dell'attività di acconciatore;
c) la disciplina transitoria di adeguamento degli operatori acconciatori esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
d) le sanzioni stabilite per le violazioni connesse all'esercizio dell'attività di acconciatore;
e) le attività a fini didattici e di dimostrazione.
Il testo del regolamento viene riportato n ei Riferimenti normartivi.


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione n. 1/8 del 9 gennaio 2009, ha recepito quanto stabilito nell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 29 marzo 2007, relativamente al profilo professionale dell’acconciatore e ha approvato il profilo professionale e formativo dell’Acconciatore (Allegato A), il corso di specializzazione (Allegato B) e il corso di riqualificazione per barbieri (Allegato C), istituiti ai sensi dell’art. 6 della legge 174/05, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento, con la Deliberazione 13 giugno 2008, n. 1527, ha approvato:
1) il documento “Esame di abilitazione professionale di acconciatore: requisiti per l’accesso, criteri generali per l’organizzazione dell’esame, per il riconoscimento dei crediti formativi e per l’accertamento della conformità dei percorsi formativi di qualifica professionale già avviati”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
2) il documento “Istituzione, composizione e funzioni della Commissione provinciale per l’abilitazione professionale di acconciatore”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);
3) i contenuti tecnico culturali dei programmi dei corsi previsti per l’accesso all’esame di abilitazione professionale di acconciatore, stabilendo altresì che una parte degli interventi formativi dei corsi debba essere realizzata da maestri artigiani acconciatori, al fine di valorizzare questa figura come espressamente previsto dall’articolo 18 bis, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 11/2002. Relativamente ai corsi di abilitazione di contenuto prevalentemente pratico, la parte degli interventi formativi realizzata da maestri artigiani deve essere pari ad almeno 1/3 del monte ore complessivo del corso (Allegato C);
4) lo standard di preparazione tecnico culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di acconciatore (Allegato D);
5) il format del Certificato di abilitazione professionale di acconciatore (Allegato E);
6) le modalità transitorie per l’accesso all’esame di abilitazione di acconciatore per la prima sessione 2008 e per la valutazione dei requisiti e dei crediti formativi ai fini dell’ammissione all’esame per l’esercizio autonomo dell’attività di estetista, nelle more della completa revisione della disciplina dell’abilitazione per questa ultima attività (Allegato F).


REGIONE UMBRIA

La Regione Umbria ha emanato la L.R. 20 maggio 2009, n. 12, recante "Disciplina per l’attività professionale di acconciatore".
L’esercizio dell’attività professionale di acconciatore, in qualunque forma ed a qualsiasi titolo esercitata, è subordinata al conseguimento dell’abilitazione professionale e alla presentazione della dichiarazione di inizio attività al comune competente per territorio, previo possesso del nulla osta igienico-sanitario relativo ai locali in cui viene esercitata l’attività.
Sono soggette a dichiarazione di inizio attività anche le attività di acconciatore svolte presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispettodei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

L’abilitazione all’esercizio della professione si consegue a seguito del superamento di un esame tecnico-pratico finale, successivo allo svolgimento delle attività formative conformi agli standard regionali e dell’eventuale periodo di inserimento presso un’impresa di acconciatura, cosi come disposto dall’articolo 3 della L. n. 174/2005.

All'art. 8 vengono previste le seguenti sanzioni amministrative:
Chiunque svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità, previste dalla presente legge, è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di seguito indicata:
a) per l’esercizio dell’attività senza il possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore: da euro 2.000,00 ad euro 5.000,00;
b) per l’esercizio dell’attività senza la presentazione della DIA: da euro 3.000,00 ad euro 5.000,00;
c) per la mancata comunicazione della cessazione dell’attività, nonché di trasferimento ad altri dell’azienda: da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00;
d) per l’omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli orari e dei turni di chiusura: da euro 300,00 ad euro 1.000,00;
e) per la mancata osservanza degli orari e turni di chiusura: da euro 100,00 ad euro 500,00.
Il testo della legge regionale viene riportato nei Riferimenti Normativi.


REGIONE TOSCANA

La Regione Umbria ha emanato la L.R. 3 giugno 2013, n. 29, recante "Norme in materia di attivita' di acconciatore.".
In particolare è da rilevare l’attenzione che la norma ha dedicato alla disciplina dei requisiti professionali. La nuova legge prevede, infatti, la possibilità, per chi ha già maturato un’esperienza consolidata nel settore, ma non possiede la qualifica di acconciatore, di ottenerla attraverso il superamento di un esame teorico-pratico, preceduto da un relativo periodo di formazione.
Di conseguenza, tutti coloro che, al 12 settembre 2012, hanno svolto attività presso un’impresa di acconciatore per un periodo non inferiore a tre anni, oppure hanno svolto attività lavorativa a seguito di regolare contratto di apprendistato, possono ottenere la qualifica di acconciatore mediante il superamento di tale esame.
La legge in commento demanda alla Giunta regionale il compito di definire, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della stessa, una serie di elementi, tra cui:
- i percorsi formativi per svolgere l’attività,
- i contenuti dei corsi,
- gli standard di preparazione necessari e
- la composizione della commissione per l’esame
.

La norma prevede che le imprese che già svolgono l’attività di acconciatore devono comunicare al SUAP, ENTRO 90 GIORNI dall’entrata in vigore della legge (8 giugno 2013) il nominativo del responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale (art. 10, comma 3).
Le imprese in attività sono, inoltre, tenute ad esporre:
• copia della SCIA nel locale destinato all’attività (art. 9, comma 6);
• le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti (art. 4, comma 6).

La legge in commento ha ridefinito, all'articolo 9, la disciplina delle sanzioni.


ACCONCIATORE - ESTETISTA
RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA REGIONALE

. REGIONE BASILICATA - L.R. 3 agosto 1993, n. 45: Norme di programmazione dell'attività di estetista.


. REGIONE CALABRIA - L.R. 19 marzo 1999, n. 5: Disciplina della qualificazione professionale della attività di Estetista nella Regione Calabria in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1.


. REGIONE EMILIA ROMAGNA - L.R. 4 agosto 1992, n. 32: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista.

. REGIONE EMILIA ROMAGNA - Delibera della Giunta Regionale n. 975, del 10 luglio 2006: Prime disposizioni per il riconoscimento di crediti formativi nell’ambito del percorso di qualificazione per estetista LL.RR. 32/92 e 12/03.


. REGIONE LAZIO - L.R. 13 dicembre 2001, n. 33: Norme in materia di attività di estetica.

. REGIONE LAZIO - Deliberazione della Giunta Regionale del 9 novembre 2007, n. 868: Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 marzo 2007, in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”. Approvazione del profilo professionale e formativo dell’Acconciatore e del corso di riqualificazione di cui al comma 5 lett.b) e al comma 6 dell’art.6 L.174/2005.
. REGIONE LAZIO - Deliberazione della Giunta Regionale del 9 novembre 2007, n. 868 - ALLEGATO A - Profilo professionale e formativo dell’Acconciatore.
. REGIONE LAZIO - Deliberazione della Giunta Regionale del 9 novembre 2007, n. 868 - ALLEGATO B - Corso di riqualificazione.

. REGIONE LAZIO - LATINA - Commissione Provinciale per l'Artigianato - Decisione del 31 marzo 2010 - Acconciatori: applicazione dell'art. 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.


. REGIONE LIGURIA - L.R. 2 gennaio 2003, n. 3 : Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato. Artt. 24 - 34.

. REGIONE LIGURIA - L.R. 5 giugno 2009, n. 23: Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174.


. REGIONE LOMBARDIA - L.R. 15 settembre 1989, n. 48: Disciplina dell'attività di estetista.

. REGIONE LOMBARDIA – L.R. 2 febbraio 2007, n. 1: Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia.

. REGIONE LOMBARDIA – Deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2008, n. 8/6919: Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l’avvio di attivita` economiche - 2º provvedimento.

. REGIONE LOMBARDIA – Decreto Direttore Centrale del 16 luglio 2008, n. 7813: Direzione Centrale Programmazione Integrata - Approvazione degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della D.G.R. del 2 aprile 2008, n. 6919 "Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l’avvio di attivita` economiche - 2º provvedimento".

. REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - Deliberazione del 30 luglio 2008, n. 8506: Adozione del percorso formativo per l'abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore ai sensi della legge n. 174/05 “Disciplina dell'attività di acconciatore".

. REGIONE LOMBARDIA - Regolamento regionale 28 novembre 2011, n. 6: Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione dell’art. 21-bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo».


. REGIONE MARCHE - L.R. 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista. (Legge abrogata dall'art. 10 della L.R. 20 novembre 2007, n. 17).

. REGIONE MARCHE - L.R. 20 novembre 2007, n. 17: Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista.

. REGIONE MARCHE - D.G.R. 19 marzo 2012, n. 319: L.R. n. 17/2007 - Art. 2, comma 1, lett. b) - Approvazione del profilo professionale di "acconciatore" e dei relativi standards formativi.

. REGIONE MARCHE - D.G.R. 1° agosto 2012, n. 1199: Linee guida condivise tra Regione Marche e Amministrazioni provinciali per la messa a regime delle disposizioni di cui alla L. n. 174/2005, alla L.R. n. 17/2007 e modifiche al DGR n. 319/2012 concernente "Appriovazione del profilo professionale di "acconciatore" e dei relativi standards formativi.


. REGIONE MOLISE - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1184 del 16 ottobre 2007: Legge n. 174/2005 e Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007 - Definizione dei programmi formativi per il conseguimento della qualifica professionale di "Acconciatore" e per l'abilitazione all'esercizio della porfessione.


. REGIONE PIEMONTE - L.R. 9 dicembte 1992, n. 54: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista.


. REGIONE SARDEGNA - DELIBERAZIONE n. 1/8 del 9 gennaio 2009: Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”. Definizione del profilo professionale e formativo dell’acconciatore sulla base di quanto stabilito dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.


. REGIONE TOSCANA - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R: Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

. REGIONE TOSCANA - L.R. 3 giugno 2013, n. 29: Norme in materia di attività di acconciatore.

. REGIONE TOSCANA - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 marzo 2014, n. 12: Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing").


. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 giugno 2008, n. 1527: Abilitazione professionale per l'attività di acconciatore - Criteri e modalità previsti dall'articolo 18-bis, comma 2, della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11

. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) - Decreto del Presidente della ProvinciaA 5 novembre 2008, n. 52: Regolamento di attuazione dell'articolo 18-bis della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 in materia di disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista.


. REGIONE UMBRIA - L.R. 4 aprile 1990, n. 10: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista». (Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23).

. REGIONE UMBRIA - L.R. 20 maggio 2009, n. 12: Disciplina per l'attività professionale di acconciatore.

. REGIONE UMBRIA - L.R. 16 febbraio 2010, n. 15: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Umione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali. Artt. dal 5 al 9.


. REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 20 agosto 1993, n. 63: Disciplina dell'attività di estetista nella regione Valle d'Aosta.


. REGIONE VENETO - L.R. 27 novembre 1991, n. 29 : Disciplina dell'attività di estetista.

. REGIONE VENETO - Deliberazione della Giunta Regionale del 8 maggio 2007, n. 1272: Approvazione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi e dell’organizzazione delle prove d’esame finali per lo svolgimento dei percorsi formativi ed esami in attuazione della Legge 17 Agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

. REGIONE VENETO - L.R. 16 agosto 2007, n. 21 : Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria. Artt. 17 e 18.

. REGIONE VENETO - L.R. 23 ottobre 2009, n. 28: Disciplina dell'attività di acconciatore.

. REGIONE VENETO - Nota informativa del 23 novembre 2009, Prot. 653570: Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore" - Nota informativa.

. REGIONE VENETO - Giunta Regionale - Deliberazione n. 440 del 23 febbraio 2010: Approvazione dello schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” e legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”.

. REGIONE VENETO - Nota informativa del 15 settembre 2010, Prot. 485545: L. 122/2010 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Impatto sull'avio delle attività di acconciatore ed estetista - Nota informativa.

. REGIONE VENETO - Decreto Dirigenziale del 27 settembre 2010, n. 121: Approvazione dei nuovi modelli di segnalazione certificata di inizio attività e di comunicazione previsti dallo schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.


RIFERIMENTI

. Per gli adempimenti presso il REGISTRO DELLE IMPRESE, clicca QUI.

. Per gli adempimenti presso l'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, clicca QUI.

. Per gli adempimenti ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, clicca QUI.



. Per L’ ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE, clicca QUI.

. Per l’ ATTIVITA’ DI E3STETISTA, clicca QUI.

. Per le problematiche ci carattere particolare - Approfondimenti , clicca QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI , clicca QUI.

. Per la GIURISPRUDENZA , clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l'argomento inerente i SOLARIUM E CENTRI DI ABBRONZATURA, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento della COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE UNGHIE, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2019-01-29 (2020 letture)

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